1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 31, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa può disporre:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, per un periodo da quattro a sei mesi effettivi di caccia, nei casi previsti dal citato articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;
b) la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, per un periodo da due a quattro mesi solari nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera i);
c) la revoca della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di due anni solari, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 2, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.